Il DL Rilancio ha introdotto un’importante novità riguardo le cisternette: l’eliminazione dell’obbligo di denuncia.
Il decreto “Cura Italia” e la sua successiva conversione in legge avevano già disposto lo slittamento, rispettivamente al 30 giugno 2020 e poi al 1° gennaio 2021, dell’obbligo di denuncia per gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
La previsione rientrava nella più generale sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (qui il nostro precedente articolo).
Con il DL Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, alla denuncia si sostituisce una semplice comunicazione.
Il decreto, all’articolo 130 comma 2 lett.b, ha previsto la semplificazione degli adempimenti per i possessori delle cisternette aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi o collegate a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Nel dettaglio, il DL prevede l’eliminazione dell’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane e stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, al posto della denuncia, sarà possibile effettuare una semplice comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, a cui farà seguito l’assegnazione di un codice identificativo.
Gli stessi soggetti terranno un registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.