Covid,19, Dpcm 26 aprile: cosa cambia per l’autotrasporto?

È stato approvato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso. Il decreto, presentato dal premier Giuseppe Conte nella serata del 26 aprile, racchiude nuove disposizioni che illustrano i dettagli di funzionamento della cosiddetta Fase 2.

Le nuove direttive si applicano a partire dal 4 maggio 2020, in sostituzione delle norme previste dal Dpcm del 10 aprile scorso, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Sul fronte delle riaperture di aziende e industrie, durante la Fase 2 riprenderanno le attività per il settore manifatturiero e per il settore edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso ad essi correlate, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Per le stesse, il Dpcm prevede la possibilità di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 Aprile (art.2, comma 9).

La sicurezza resta la parola chiave e la condizione indispensabile per la ripartenza e, infatti, il decreto recepisce nell’Allegato 6 le modifiche al Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro introdotte negli scorsi giorni. Il Protocollosottoscritto per la prima volta il 14 marzo scorso, è stato aggiornato a seguito dell’intesa raggiunta il 24 aprile tra Governo, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Confederazioni datoriali e contiene indicazione sul ruolo del medico competente, sull’istituzione di un comitato territoriale per monitorare e sostenere le piccole aziende nella gestione della Fase 2, e informazioni su sanzioni e sospensione dell’attività per le imprese inadempienti.

Per quanto riguarda l’autotrasporto, le misure igienico-sanitarie previste dalle precedenti disposizioni normative restano sostanzialmente immutate ma si riserva maggiore attenzione, vista la ripartenza del comparto edile, al lavoro nei cantieri.

L’allegato 7 al Dpcm, infatti, dispone che se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto debbano rimanere a bordo dei propri mezzi, non essendo consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo, e che, per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore debba attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
È poi prevista per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno l’individuazione/installazione di servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e al netto di un’adeguata pulizia giornaliera.
L’allegato dispone inoltre che, ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, debba essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio.
In ogni caso, infine, è fatto obbligo di assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

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