Accise: nessuna proroga per il recupero dei mezzi con classificazione Euro 3

Purtroppo non parte bene il 2021 per gli autotrasportatori, soprattutto per quelli al sud con il parco veicolare piu vetusto. La pubblicazione del software e della documentazione per chiedere il parziale rimborso delle accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 conferma definitivamente l’esclusione dei veicoli con motore Euro 3 dal beneficio.

Infatti la documentazione afferma esplicitamente che “a decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore”, aggiungendo che “per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso relativa al quarto trimestre 2020, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 3 o inferiore”.

Quindi nessuna sospensione o rinvio, neppure dal Decerto Milleproroghe. Le domande per ottenere il rimborso delle accise deve essere presentata per via telematica dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021. L’importo che si può chiedere è di 214,18 euro per mille litri consumati e vale solo per i veicoli industriali con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per chi intende usare il modello F24 deve usare il codice tributo 6740.

Cisternette Gasolio: Gli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2021 sulle comunicazioni e ottenimento del codice identificativo

Ricordiamo, come già comunicato in precedenti articoli su truck24, che è stata emanata all’inizio del mese la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che fornisce gli opportuni chiarimenti in relazione agli obblighi, in vigore dal 1° gennaio 2021, di comunicazione di attività e di ottenimento di un codice identificativo, per le seguenti strutture:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori)
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori) quali le cosiddette “cisternette”.

Di seguito, i chiarimenti che erano stati presentati dall’Agenzia delle Dogane:

La differenza tra apparecchio di distribuzione automatica e depositi
L’Agenzia chiarisce, anzitutto, come distinguere il deposito dall’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di un serbatoio di stoccaggio collegato ad una qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifornimento diretto del serbatoio del veicolo. Per differenza, i depositi sono invece privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.
I soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno quindi inviare soltanto una comunicazione di attività all’ufficio delle dogane competente per territorio entro il prossimo 31 dicembre 2020, utilizzando il fac-simile che allegato alla circolare delle Dogane.

Nella comunicazione devono essere indicati:

  • dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;
  • estremi identificativi della ditta ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo PEC;
  • dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
  • numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale, quali il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori;
  • modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.

Compilazione del registro
Tale registro, ricordiamo, non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni contenute nella DD prot. 240433/RU del 27/12/2019. Eccone una sintesi:

  • sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
  • il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull’eDAS;
  • lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di c/s, gli eDAS e il prospetto riepilogativo devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Dopo aver verificato la comunicazione, l’Agenzia attribuisce all’azienda un codice identificativo dell’impianto. Se ciò non dovesse avvenire – per lungaggini determinate dalle tante domande – l’azienda continua comunque la gestione dell’impianto, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.

Norme amministrative
Con riferimento al rispetto delle norme amministrative e di prevenzione incendi, richiamate nel fac-simile predisposto dall’Agenzia, è opportuno ricordare che la competenza amministrativa è delle Regioni le quali, a loro volta, hanno delegato i Comuni al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della Scia. E’ pertanto necessario verificare cosa prevede il provvedimento regionale per l’attivazione di tali distributori/depositi. Laddove l’impresa abbia fatto richiesta per il rilascio di tali atti amministrativi, e sia in attesa di risposta da parte dell’amministrazione competente, dovrà indicarlo all’atto della comunicazione (vedi fac-simile allegato) all’Ufficio delle Dogane territoriale riservandosi di produrre aggiornamenti quando l’iter amministrativo sarà completato.

Norme prevenzione incendi
Le norme di prevenzione incendi, ed in particolare il DPR n. 151/2011, prevedono la presentazione della Scia e dell’asseverazione di tecnico abilitato al Comando provinciale dei VVF competente per territorio. La conformità antincendio deve essere verificata ogni 5 anni attraverso una dichiarazione che il titolare dell’attività deve presentare al Comando provinciale dei VVF, attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. I contenitori-distributori ad uso privato per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (gasolio), fino a 9 mc, installati fuori terra, devono inoltre rispettare la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 22/11/2017.

Ipotesi sospensione dei nuovi obblighi per i possessori di cisternette
Proprio alla luce di questi specifici adempimenti amministrativi richiesti, che sono propedeutici alla comunicazione da effettuare all’Ufficio delle Dogane territoriale, nonostante le semplificazioni previste nella circolare dell’Agenzia, diverse associazioni di categoria, aziende, professionisti continuano a sostenere la necessità di una sospensione dei nuovi obblighi per i possessori di cisternette ad uso privato (distributori minori). Sospensione che non è arrivata al momento, e non è detto che arriverà, e che quindi espone al rischio di inadempimento i possessori delle cisternette.

Si consiglia vivamente le aziende nelle more dei provvedimenti e degli adempimenti di dotarsi con urgenza di dispositivi di approvvigionamento del gasolio alternativi al fine di gestire con più serenità i necessari adeguamenti obbligatori e nel contempo non perdere i benefici del recupero delle accise conseguenti, la card DKV può essere un atima alternativa:

Agenzia Dogane: eDas obbligatorio a partire dal 1 ottobre 2020

Da ottobre scatta l’obbligo di e-Das per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante e per alcuni oli lubrificanti.

L’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-Das) è stato stabilito dall’Agenzia delle Dogane con determinazione direttoriale del 10 maggio e sarà attivo dal 1° ottobre.

L’e-Das dovrà contenere:
– Il codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
– Il numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito (in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale);
– partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
– denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
– durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
– peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione.

Nella fase di prima applicazione, in casi problematiche tecniche del sistema elettronico dello speditore che impediscano l’emissione dell’e-Das, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il soggetto che ne fa richiesta – per un periodo non superiore a 60 giorni – ad emettere l’e-Das cartaceo che contenga però tutti gli elementi sopra elencati.
Gli esercenti che non adegueranno i loro sistemi all’e-Das entro il 31 Settembre, non potranno utilizzare Das cartacei in giacenza per le spedizioni di benzina e gasolio usato come carburante ad aliquota normale.